Oggi parliamo di Legge 104, la famosa legge istituita nel lontano 1992 e che tutela e sancisce i diritti delle persone con disabilità e cerchiamo di rendere semplice il più possibile questo excursus nella burocrazia italiana (ammesso che le parole “semplice” e “burocrazie italiana” possano stare insieme nella stessa frase senza stridere). Vediamo quindi che differenza c’è tra comma 1 e comma 3 della legge 104.
Lo so, gli articoli di questo genere sono noiosi (non solo da leggere ma anche da scrivere) ma questi temi sono sempre quelli che fanno impazzire di più le persone e che destano più dubbi e domande, quindi tanto vale affrontarli e tuffarcisi a picco, no?
Differenza tra comma 1 e comma 3
Di tutta la normativa 104/92 noi ci concentriamo solo su un articolo, il numero 3 ed in particolare sui comma 1 e comma 3, in quanto definiscono le principali differenze tra handicap (comma 1, visus non maggiore o uguale ad un decimo ma ci sono altri fattori da valutare) ed handicap in stato di gravità (comma 3, visus non superiore ad un ventesimo).
Quando si parla di handicap in stato di gravità si fa riferimento alla ridotta autonomia della persona ed in particolare la legge si riferisce ad una persona che “a causa di una minorazione singola o plurima abbia subito una riduzione dell’autonomia personale (da valutare in ragione dell’età), tale da rendere necessaria un’assistenza permanente, continua e totale nella sfera individuale o in quella di relazione“.
Ad oggi purtroppo nelle Commissioni mediche preposte viene valutato esclusivamente il visus, mentre sappiamo che l’albinismo è una patologia rara e complessa che non può essere ridotta e paragonata ad una comune ipovisione da qualsivoglia causa.
L’occhio albino è “difettoso” (passatemi il termine per intenderci) non solo a causa dell’ipovisione, il limite è costituito anche dalla presenza di nistagmo congenito che non permette di focalizzare gli oggetti o di focalizzarli e perderli immediatamente, e della più o meno marcata fotofobia, che causa stress oculare, lacrimazione, rossore, mal di testa ecc.
A cosa si ha diritto con articolo 3 comma 1
Il comma 1 si riferisce all’handicap generico per cui ogni albino dovrebbe essere in possesso della 104, art. 3, comma 1, senza discussioni. Questo comma dà diritto ad una serie di agevolazioni, tra cui le principali:
– sostegno scolastico per i bambini e ragazzi in età scolare, mentre nel periodo dell’università i ragazzi possono comunque essere affiancati da un tutor dedicato;
– esenzione bollo auto per l’acquisto di un un’automobile per un famigliare stretto, genitore, coniuge, figlio che utilizza il mezzo anche per accompagnare la persona con disabilità;
– esenzione ticket per visite mediche ed esami effettuati presso strutture sanitarie pubbliche;
– tessera di libera circolazione sui mezzi pubblici nelle regioni dove prevista e tessera per treni a lunga percorrenza da utilizzare con un’accompagnatore;
– indennità di frequenza, la quale corrisponde ad una somma economica di 313,91 € mensili per tutta la durata della frequenza scolastica del minore fino ai 18 anni. Preciso che questo diritto non necessita necessariamente della domanda di 104, in quanto fa parte di un’altra legge la 289/1990 che riguarda le persone che presentano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della propria età.
– contributo sull’acquisto di ausili visivi da parte delle ASL, quali occhiali da vista, lenti a contatto, video ingranditori ecc.
– esenzione dal pagamento delle tasse universitarie con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, anche se probabilmente anche in questo caso bisogna considerare la regione e l’ateneo.
– inserimento nelle liste del collocamento mirato (legge 68/99) che agevola l’inserimento lavorativo in aziende che rientrano negli obblighi di legge, ossia aziende con più di 15 dipendenti.
Spero di non aver dimenticato nulla e soprattutto vi ricordo di rivolgervi ad un buon ufficio CAF o meglio ancora all’UICI della vostra provincia.
A cosa si ha diritto con articolo 3 comma 3
Vediamo in termini pratici cosa cambia se la Commissione medica in questione in sede di riunione ha valutato il vostro stato “handicap in stato di gravità” e quindi che differenza c’è tra comma 1 e comma 3.
- permessi da lavoro retribuiti: i famosi permessi da lavoro fino ad un massimo di tre giorni al mese oppure due ore al giorno da utilizzare per visite mediche o attività inerenti la patologia, anche il riposo dell’occhio dallo stress, parlando degli ipovedenti che lavorano davanti ad un pc. La normativa prevede l’estensione anche ai familiari stretti, nel caso dei bimbi ai genitori;
- Iva agevolata al 4% per acquisto di strumenti informatici (computer, tablet, telefono) e elettrodomestici smart (bilancia parlante, lavatrice touch e qualunque strumento touch o gestibile da app);
- sconti sulle tariffe telefoniche sia su rete fissa che mobile in base al proprio operatore telefonico, di solito è la metà della tariffa piena;
- scelta della sede di lavoro e rifiuto al trasferimento: si tratta della possibilità di scegliere, laddove possibile la sede di lavoro più vicina a casa, il condizionale è d’obbligo perché non sempre si presenta la situazione di avere una sede più vicina di un’altra ma sappiate che c’è anche questa possibilità;
- iva agevolata al 4% sull’acquisto di auto nuova o usata e relativa detraibilità del 19% delle spese d’acquisto;
- detraibilità della spesa per assistenza familiare: parliamo di figure quali colf, badanti e babysitter (anche qui conviene informarsi all’Unione Ciechi o presso qualsiasi altro Caf)
Legge 104: permessi retribuiti
Una volta ricevuta a casa la comunicazione di accettazione della domanda (perché è necessario presentare la domanda, non ti piove dal cielo) bisognerà recarsi al CAF (io consiglio vivamente di rivolgersi all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione provinciale in quanto hanno anche l’ufficio CAF compreso e soprattutto sono competenti in termini di invalidità visiva). L’UICI provvederà a inoltrare i documenti all’azienda in tempi più brevi, anche se lo farà anche l’IMPS stessa e così si chiuderà il cerchio.
Commissioni mediche: criticità
Ad oggi quello che mi sento di dire riguardo le commissioni mediche riguardo l’albinismo, opinione che mi sono fatta tramite esperienza personale e di tante altre persone, dagli adulti ai bambini, è che purtroppo la nostra patologia non ha una sua voce nel famoso nomenclatore, benché sia stata riconosciuta malattia rara, non viene ancora considerata nella sua complessità ma ne viene presa in esame solo una parte, il visus: Punto.
Inoltre i medici presenti in commissione purtroppo non sono quasi mai medici specialisti, ma spesso sono gli stessi che si occupano di valutare altre patologie, quindi non sono in grado di entrare nel merito della visione e delle problematiche dell’albinismo.
Non ci resta che sperare in ulteriori passi avanti, non solo della scienza, ma anche della burocrazia italiana!
Fonte: LeggiOggi: portale su fisco, welfare, pensioni e concorsi.
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